di Aldo Travi *

Il Presidente del Tar Lazio, con decreto del 14 agosto scorso, ha accolto l'istanza cautelare proposta nei confronti del provvedimento emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro delle infrastrutture, che aveva vietato l'ingresso, il transito e la sosta della nave Open Arms “nel mare territoriale nazionale”. Di conseguenza ha disposto che sia consentito l'ingresso della nave in acque italiane e in particolare «che sia prestata immediata assistenza alle persone maggiormente bisognevoli».

Il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha annunciato l'appello al Consiglio di Stato contro il decreto cautelare del Tar, cosa non prevista dal nostro ordinamento.

Nei confronti dei decreti di questo genere emessi dal Presidente di un Tar, il codice del processo amministrativo prevede soltanto la possibilità di richiedere la revoca, per qualsiasi motivo, allo stesso Presidente. Ciò si spiega col fatto che il decreto cautelare è un atto “provvisorio”, destinato ad essere verificato dallo stesso Tar in sede collegiale nella sua camera di consiglio successiva: in quell'occasione il collegio valuterà, con una propria ordinanza, se confermarlo o riformarlo, e provvederà in via definitiva nelle forme ordinarie sulla richiesta di misure cautelari. Il codice del processo amministrativo prevede in questo caso che l'ordinanza del collegio, essa sì, sia passibile di appello (art.62).

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* docente di Diritto amministrativo, facoltà di Giurisprudenza, Università Cattolica